LEGGE PROVINCIALE N. 11 DEL 31-12-2001
PROVINCIA DI TRENTO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 2
del 8 gennaio 2002
SUPPLEMENTO N. 4

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9  

Allegato 1:
Allegato  

Allegato 2:
Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato  

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Promulga

la seguente legge:

 

ALLEGATO 2:

NOTE:

Avvertenze
Note redatte dal servizio legislativo del Consiglio provinciale, 
con la collaborazione dei servizi della giunta, al solo fine di 
facilitare la lettura del testo. Restano invariati valore ed efficacia 
della legge e degli atti trascritti.
Nota all'articolo 1
— L’articolo 5 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, 
come da ultimo modificato dall’articolo 23 della legge 
provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, dispone:
"Art. 5
Fondo ordinario ad esaurimento
1. Il fondo ordinario concorre al sostegno delle spese generali 
di funzionamento delle amministrazioni comunali. Per l'anno 
1995 il fondo ordinario ad esaurimento è stabilito in lire 
118.461.000.000. A partire dal 1996 l'importo del fondo 
ordinario ad esaurimento è ridotto annualmente di una quota 
pari al 10 per cento dell'assegnazione disposta al medesimo 
titolo nell'esercizio 1995 sino all'esaurimento nell'anno 2005.
2. omissis
3. A ciascun comune spetta per l'anno 1995 un'assegnazione 
pari al trasferimento assegnato per l'anno 1994, a valere sul 
fondo ordinario ad esaurimento, al netto delle quote attribuite 
per i servizi di custodia forestale di cui alla legge provinciale 16 
agosto 1976, n. 23, per i servizi di asilo nido di cui alla legge 
provinciale 13 marzo 1978, n. 13, e per i servizi di biblioteca di 
cui alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, diminuito del 10 
per cento. A decorrere dal 1996 l'assegnazione è disposta al 
netto della riduzione prevista ai sensi del comma 1.
3 bis. A decorrere dal 1996 il fondo perequativo di cui all'articolo 
6 è integrato dalle somme corrispondenti alla diminuzione 
della dotazione del fondo ordinario ad esaurimento per effetto 
della decurtazione prevista dal precedente comma 3."
—            L'articolo 6 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da 
ultimo modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 22 
marzo 2001, n. 3, dispone:
"Art. 6
Fondo perequativo
1. Il fondo perequativo è finalizzato al riequilibrio delle dotazioni 
finanziarie dei comuni e della dotazione dei servizi offerti alla 
popolazione. 
2. La ripartizione del fondo fra i comuni, al netto della quota di 
cui al successivo comma 4, viene effettuata per ciascun anno 
con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del 
comitato per la finanza locale, sulla base di criteri e parametri 
finalizzati ad assicurare: 
a) il riequilibrio della dotazione dei servizi offerti alla 
popolazione rispetto a standard medi provinciali; 
b) l'efficienza nell'utilizzo delle risorse trasferite, del patrimonio 
e l'attuazione di forme di collaborazione intercomunale ed il 
coinvolgimento del privato nella gestione dei servizi. 
2 bis. Con la deliberazione della Giunta provinciale di 
ripartizione del fondo può essere disposto l'impegno della 
spesa in relazione all'entità complessiva del medesimo e nei 
limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria.
3. La ripartizione del fondo è effettuata sulla base di un livello 
standardizzato di spesa valutato, per ciascun comune, tenendo 
altresì presente: 
a) i differenziali di costo nella produzione dei servizi in relazione 
alle diverse situazioni ambientali e alle differenti caratteristiche 
della popolazione servita, sia residente che non residente; 
b) gli squilibri della distribuzione territoriale delle basi 
imponibili dei tributi locali e dei proventi dei beni comunali; 
c) l'incidenza delle entrate effettive derivanti da tasse, imposte e 
tariffe rispetto a valori di base standardizzati; 
d) l'esercizio di funzioni connesse con l'erogazione di specifici 
servizi caratterizzati da una distribuzione disomogenea sul 
territorio provinciale ed afferenti alle particolari situazioni 
socioeconomiche comunali. 
d bis) gli effetti finanziari sulla spesa dei comuni conseguenti 
alle politiche d'interesse della Provincia nelle materie di 
competenza comunale.
3 bis. La Giunta provinciale individua i servizi di cui al comma 3, 
lettera d), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei 
fabbisogni di spesa, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge 
provinciale che disciplina la relativa materia.
4. Per ciascun anno una quota del fondo perequativo non 
superiore al tre per cento può essere utilizzata dalla Giunta 
provinciale a favore dei comuni e loro consorzi, secondo 
modalità e criteri stabiliti dalla giunta stessa, per:
a) finanziare la formazione ed attuazione dei progetti di cui 
all'articolo 7, comma 4;
b) concorrere agli oneri correnti derivanti da accadimenti di 
natura straordinaria o imprevedibile non finanziabili con le 
normali risorse di bilancio;
c) sostenere le attività di cui all'articolo 33;
d) concorrere agli oneri derivanti da assenze del personale per 
aspettative sindacali, nonché in conseguenza di aspettative e 
permessi usufruiti dagli amministratori comunali ai sensi degli 
articoli 2 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, 
permessi e indennità degli amministratori locali);
e) concorrere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 33 
della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Norme sullo stato 
giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni 
e dei segretari comunali).
4 bis. Una quota del fondo di cui al comma 4 può essere 
utilizzata direttamente dalla Provincia per far fronte agli oneri 
connessi alle attività dell'osservatorio economico-finanziario 
degli enti locali di cui all'art. 33.
5. Una quota del fondo perequativo è ripartita secondo i criteri 
stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2 a favore dei 
comuni ricompresi nei territori individuati dalla legge provinciale 
14 agosto 1975, n. 29 concernente 'Istituzione dell'Istituto 
culturale ladinò  e dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 
concernente 'Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro 
per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle 
popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, 
Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trentò , come 
modificata con legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2."
—            L'articolo 6 bis della legge provinciale n. 36 del 1993, come 
da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 11 
settembre 1998, n. 10, dispone:
"Art. 6 bis
Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali
1. Le risorse finanziarie iscritte nel fondo per il sostegno di 
specifici servizi comunali concorrono alla copertura delle spese 
sostenute dai comuni per i servizi relativi:
a) alla custodia forestale di cui alla legge provinciale 16 agosto 
1976, n. 23, come da ultimo modificata dal titolo II, capo I, della 
legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;
b) agli asili nido di cui alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 
13, come da ultimo modificata dall'articolo 10 della legge 
provinciale 30 gennaio 1992, n. 6;
c) alle biblioteche di cui alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 
12, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 14 
febbraio 1992, n. 11;
d) ai trasporti urbani di cui al titolo II, capo II della legge 
provinciale 9 luglio 1993, n. 16, come modificato dall'articolo 37 
della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;
d bis) omissis
d ter) ad altri specifici servizi comunali individuati dalla Giunta 
provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni.
2. A valere sul fondo di cui al comma 1 gli stanziamenti relativi 
sono ripartiti annualmente dalla Giunta provinciale a favore dei 
comuni, dei consorzi di comuni e degli enti di custodia 
forestale, sulla base dei criteri previsti dalla legge provinciale 
che disciplina la rispettiva materia, sentito il comitato per la 
finanza locale.
2 bis.       Per i servizi di cui alla  lettera d ter) del comma 1 il riparto 
dei relativi stanziamenti è effettuato dalla Giunta provinciale 
secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima, su proposta del 
comitato per la finanza locale, sentita la rappresentanza unitaria 
dei comuni, sulla base di indicatori e parametri relativi allo 
specifico servizio oggetto del riparto.
3. Continuano ad applicarsi per il servizio di custodia forestale 
le disposizioni di cui al titolo II, capo I, della legge provinciale 3 
luglio 1990, n. 20."
— L’articolo 11 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da 
ultimo modificato dall’articolo 32 della legge provinciale 22 
marzo 2001, n. 3, dispone:
"Art. 11
Fondo per gli investimenti programmati dei comuni
1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli 
interventi previsti dagli strumenti di programmazione dei 
comuni mediante un apposito fondo per trasferimenti in conto 
capitale alimentato da stanziamenti a carico del bilancio 
provinciale.
2. Sulla base dell'accordo di cui all'articolo 24, con 
deliberazione della Giunta provinciale è determinato il volume 
complessivo dei trasferimenti di cui al comma 1, per periodi di 
durata non inferiore al triennio, e sono stabiliti criteri e modalità 
per l'utilizzo del fondo. Con la deliberazione della Giunta 
provinciale che determina la ripartizione del fondo può essere 
disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità 
complessiva del fondo e nei limiti delle somme autorizzate con 
legge finanziaria.
3. Una quota del fondo di cui al comma 2 può essere destinata 
ad interventi di rilievo intercomunale, correlati all'esercizio 
associato di funzioni mediante le forme collaborative ovvero le 
forme di gestione dei servizi, previste dalla legge regionale 4 
gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della 
regione Trentino-Alto Adige), come da ultimo modificata dalla 
legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10. Le risorse non utilizzate 
per le finalità del presente comma concorrono ad aumentare il 
fondo di riserva di cui al comma 5.
4. La Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza 
locale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, 
determina la quota di cui al comma 3 e provvede al riparto tra i 
comuni del fondo di cui al comma 1 sulla base di un livello di 
spesa standard per investimenti, determinato tenendo conto 
degli indicatori economici, finanziari, socio-demografici e 
territoriali, nonché della necessità di riequilibrio delle dotazioni 
infrastrutturali esistenti rispetto a standard minimi provinciali.
4 bis. Le risorse assegnate ai sensi del comma 2 possono 
essere destinate, secondo criteri e modalità di utilizzo e 
d'iscrizione in bilancio fissate con deliberazione della Giunta 
provinciale d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, 
al finanziamento delle tipologie di spesa una tantum, agli oneri 
di ammortamento dei mutui nonché alle operazioni finanziarie, 
comprensive dei relativi oneri, finalizzate al miglioramento della 
gestione finanziaria dei comuni attraverso l'estinzione anticipata 
e la rinegoziazione di operazioni d'indebitamento.
5. Una quota non superiore al 20 per cento del fondo di cui al 
presente articolo costituisce il fondo di riserva, destinato 
all'integrazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 2. 
Tale quota è finalizzata al finanziamento di spese di carattere 
urgente di natura indivisibile, ivi incluse quelle necessarie per il 
superamento di situazioni di grave svantaggio e per la fornitura 
di servizi essenziali, secondo criteri e modalità stabiliti dalla 
Giunta provinciale d'intesa con la rappresentanza unitaria dei 
comuni."
— L'articolo 16 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da 
ultimo modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 22 
marzo 2001, n. 3, dispone:
"Art. 16
Fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale
1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli 
interventi aventi caratteristiche economiche e sociali di rilevanza 
provinciale mediante un apposito fondo costituito nel bilancio 
provinciale, con suddivisione del fondo medesimo fra diversi 
settori di intervento, destinato alla concessione di contributi 
secondo le misure, criteri e modalità di cui all'articolo 12, fatta 
salva la possibilità di contribuzione fino alla concorrenza della 
spesa ammissibile per opere di particolare rilevanza.
2. La Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria 
dei comuni, stabilisce:
a) le tipologie di opere ed interventi ammissibili al fondo di cui 
al comma 1;
b) gli standard delle diverse tipologie di opere in relazione ai 
differenziati bacini di utenza;
c) le modalità per la presentazione delle domande;
d) i criteri di priorità e di selettività per la formazione della 
graduatoria delle opere e degli interventi determinati con 
riferimento agli obiettivi fissati dalla programmazione 
provinciale, alla necessità di superare le situazioni di disagio e 
di squilibrio socio-economico esistenti sul territorio e 
all'esigenza di assicurare una distribuzione perequata delle 
risorse sul territorio medesimo;
e) le modalità per l'effettuazione dell'istruttoria e per la 
valutazione delle domande da parte delle competenti strutture 
della Provincia;
f) i criteri e le modalità per la determinazione della spesa 
ammissibile;
g) le opere di particolare rilevanza indicate dal comma 1;
h) ogni altra disposizione necessaria ai fini dell'applicazione 
del presente articolo.
3. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al 
presente articolo nel rispetto delle compatibilità finanziarie 
previste dal fondo autorizzato sul bilancio provinciale, la Giunta 
provinciale ripartisce il fondo tra le diverse tipologie di opere e 
approva il piano di durata non inferiore al triennio.
3 bis. La Giunta provinciale può istituire un apposito fondo per 
un importo non superiore al 20 per cento del fondo di cui al 
comma 1, destinato al finanziamento di interventi specifici e 
rilevanti per il raggiungimento di obiettivi della programmazione 
provinciale e destinati allo sviluppo locale. La Giunta provinciale 
può integrare il predetto fondo con risorse aggiuntive e in ogni 
caso definisce con propria deliberazione gli interventi, i criteri e 
le modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti."
— L'articolo 17 della legge provinciale n. 36 del 1993, abrogato 
dall’articolo 32 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 con 
effetto dal 1° gennaio 2002, dispone:
"Art. 17
Fondo per lo sviluppo degli investimenti minori
1. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori viene 
ripartito, previa deduzione di cui al comma 4, fra i comuni con i 
seguenti criteri:
a) una somma fissa per ciascun comune non inferiore a lire 
50.000.000;
b) per l'ammontare residuo secondo parametri definiti dalla 
Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza 
locale, mediante l'utilizzo degli indicatori di cui all'articolo 11, 
comma 4, e tenendo conto degli obiettivi di rinnovo ed 
ammodernamento dei beni comunali.
1 bis.       Con la deliberazione della Giunta provinciale di 
ripartizione del fondo può essere disposto l'impegno della 
spesa in relazione all'entità complessiva del medesimo e nei 
limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria.
2. La determinazione dei parametri di cui alla lettera b) del 
comma 1 è effettuata in modo da assicurare una 
maggiorazione delle quote di riparto, in misura non superiore al 
venti per cento, in favore dei comuni che provvedono 
all'esercizio delle funzioni in forma associata ai sensi degli 
articoli 39, comma 2, e 42 della legge regionale 4 gennaio 
1993, n. 1.
3. Il fondo è destinato, secondo criteri e modalità di utilizzo e di 
iscrizione in bilancio fissati con deliberazione della Giunta 
provinciale, al finanziamento delle tipologie di spesa previste 
dall'articolo 30 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, 
nonché agli oneri di ammortamento dei mutui.
4. Una quota del fondo, in misura non superiore al 10 per 
cento, può essere destinata al finanziamento di interventi 
specifici e rilevanti per il raggiungimento di obiettivi della 
programmazione provinciale; la Giunta provinciale con propria 
deliberazione, previa intesa con la rappresentanza unitaria dei 
comuni, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione e 
l'erogazione ai comuni di tale quota.
4 bis.       A decorrere dal 1996 il fondo viene integrato di una 
somma corrispondente alla diminuzione rispetto all'esercizio 
precedente del fondo ammortamento mutui pregressi di cui 
agli articoli 6 e 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 
come modificata, da ultimo, dall'articolo 16 della legge 
provinciale 18 settembre 1989, n. 7.
4 ter. omissis
4 quater. omissis".
—            L'articolo 19 della legge provinciale n. 36 del 1993 dispone:
"Art. 19
Fondo ammortamento mutui
1. Il fondo ammortamento mutui, a decorrere dal 1994, è 
determinato in misura pari complessivamente alle 
assegnazioni spettanti a valere sul fondo a copertura degli 
oneri di ammortamento dei mutui pregressi, sul fondo per 
l'agevolazione di nuovi investimenti e sul fondo a sostegno 
degli oneri di ammortamento dei mutui di cui rispettivamente 
agli articoli 6 e 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 
recante 'Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 
1987-1989', come da ultimo modificata dalla legge provinciale 
18 settembre 1989, n. 7, e dall'articolo 10 della legge 
provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come modificato con l'articolo 5, 
comma 1, lettera e) della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 
6."
— L’articolo 14 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 
dispone:
"Art. 14
Cessazione dell'efficacia di disposizioni di legge riguardanti la 
realizzazione di opere comunali
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, relativamente alle opere 
e agli investimenti effettuati dai comuni e dai loro consorzi, 
cessano di applicarsi le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per 
l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella 
regione);
b) legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16 (Autorizzazione di 
spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche 
ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali);
c) legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46 (Interventi 
straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche);
d) titolo III della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri 
generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili 
nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia);
e) terzo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 4 
settembre 1978, n. 37 (Interventi per l'esecuzione di opere 
pubbliche e l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano, 
nonché in favore del museo provinciale d'arte);
f) capo I della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme 
per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale);
g) legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore 
dell'edilizia scolastica);
h) legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e 
sviluppo delle attività culturali nel Trentino);
i)  articolo 7 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49 
(Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali);
l)  articolo 6 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 
(Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive);
m)            capo IV della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 
(Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di 
Trento);
n) articolo 32 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11 
(Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio 
provinciale. Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1975, 
n. 55 in materia di tutela del patrimonio storico, artistico e 
popolare, all'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, 
n. 3 in materia di tariffe per l'ingresso al museo provinciale 
d'arte, alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, in materia di 
attività culturali, alla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32, 
sul museo d'arte moderna e contemporanea e sul museo 
provinciale d'arte e alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, 
in materia di servizi e personale della Provincia autonoma di 
Trento);
o) lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 
15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli 
insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni 
alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22), articolo come 
sostituito dall'articolo 40 della legge provinciale 12 settembre 
1994, n. 4.
2. Le disposizioni di legge richiamate al comma 1 continuano 
ad applicarsi alle opere e agli investimenti rientranti nei 
programmi e piani approvati dalla Giunta provinciale prima del 
31 dicembre 1998."
— L’articolo 2 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da 
ultimo modificato dall’articolo 32 della legge provinciale 22 
marzo 2001, n. 3, dispone:
"Art. 2
Autonomia e compartecipazione dei comuni alle risorse della 
Provincia
1. L'autonomia finanziaria dei comuni è fondata su risorse 
proprie e su risorse trasferite dal bilancio della Provincia.
2. La determinazione dei trasferimenti provinciali in favore dei 
comuni è effettuata sulla base di una quota percentuale delle 
entrate iscritte alla categoria 7 (Devoluzione di tributi erariali in 
quota fissa) e 8 (Devoluzione di tributi erariali in quota variabile) 
del titolo I del bilancio provinciale, con esclusione delle entrate 
derivanti dalla devoluzione del gettito dell'imposta sul valore 
aggiunto relativa all'importazione e della relativa somma 
sostitutiva, nonché dalla devoluzione del gettito dei tributi 
erariali affluito fuori dal territorio provinciale in attuazione di 
disposizioni legislative, ma afferente il medesimo territorio.
3. omissis
4. La quota percentuale di cui al comma 2 può essere variata, 
ogni triennio, con le modalità di cui all'articolo 3, in relazione a:
a) modificazioni della legislazione statale o provinciale aventi 
significativa incidenza sulle entrate proprie dei comuni;
b) modificazioni della legislazione statale relativa ai tributi 
erariali devoluti alla Provincia;
c) trasferimento o delega alla Provincia o ai comuni di nuove 
competenze."
— L’articolo 33 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 
dispone:
"Art. 33
Soppressione dell'imposta di soggiorno
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e limitatamente al territorio 
della provincia di Trento, cessa di applicarsi la legge regionale 
29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), 
come modificata dall'articolo 17 della legge regionale 29 
novembre 1978, n. 25.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del 
presente articolo si provvede secondo le modalità indicate 
nell'allegata tabella C."
— L’articolo 1 della legge provinciale 16 agosto 2001, n. 6 
dispone:
"Art. 1
Disposizioni in materia di finanza locale
1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, 
della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in 
materia di finanza locale), come modificato dall'articolo 32, 
comma 2, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, i 
trasferimenti spettanti ai comuni così come risultanti dalla 
tabella A di cui all'articolo 1 della legge provinciale 5 febbraio 
2001, n. 1, sono modificati come segue:
a) il fondo perequativo di cui all'articolo 6 della medesima legge 
provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato 
dall'articolo 32, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2001, 
è incrementato di lire 5.800.000.000;
b) il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui 
all'articolo 6 bis della legge provinciale n. 36 del 1993, come da 
ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 11 
settembre 1998, n. 10, è ridotto di lire 400.000.000.
2. La precitata tabella A di cui all'articolo 1 della legge 
provinciale n. 1 del 2001 risulta conseguentemente sostituita 
dalla tabella A allegata alla presente legge.
3. La Provincia concorre al finanziamento degli interventi per la 
sicurezza del territorio di competenza degli enti locali mediante 
un apposito fondo istituito sul bilancio provinciale, da ripartire 
tra i comuni e i relativi organismi rappresentativi provinciali 
previa intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, 
alimentato con risorse di parte corrente e di parte capitale. Per 
le modalità di impegno delle risorse del fondo si applica il 
comma 2 bis dell'articolo 6 della legge provinciale n. 36 del 
1993, mentre per quanto concerne le erogazioni si applica il 
comma 1 dell'articolo 30 della citata legge provinciale n. 36 del 
1993, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 29 della 
legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.
4. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella B allegata alla 
presente legge per l'anno 2001 sull'unità previsionale di base 
4.1.120 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.400.000.000.
5. Per i fini di cui al comma 3 con la tabella B allegata alla 
presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
a) unità previsionale di base 4.1.125:
   1) lire 1.000.000.000 per l'anno 2001;
   2) lire 1.000.000.000 per l'anno 2002;
   3) lire 1.000.000.000 per l'anno 2003;
b) unità previsionale di base 4.1.225:
   1) lire 1.000.000.000 per l'anno 2001;
2) lire 1.000.000.000 per l'anno 2002;
3) lire 1.000.000.000 per l'anno 2003."
Nota all'articolo 2
— L’articolo 59 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 
dispone:
"Art. 59
Indirizzi per la contrattazione e controllo della spesa
1. L'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale è 
tenuta al rispetto delle direttive impartite dalla Giunta relative 
agli obiettivi cui deve ispirarsi la contrattazione, ai limiti di spesa 
determinati dal Presidente della Giunta provinciale in relazione 
alle risorse finanziarie complessivamente disponibili e 
comunque nel rispetto dei limiti massimi di spesa autorizzati 
con legge finanziaria provinciale, ai criteri di distribuzione delle 
risorse al personale e ad ogni altro elemento utile per il rispetto 
degli indirizzi impartiti.
2. La Giunta provvede annualmente alla valutazione della 
spesa per il personale impiegato presso la Provincia e i suoi 
enti funzionali, per verificare l'eventuale superamento dei limiti 
di spesa sulla base di rilevazioni organizzative e finanziarie.
3. Per consentire la verifica della spesa, i contratti collettivi sono 
corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione 
degli oneri, nonché la indicazione della copertura complessiva 
per l'intero periodo di validità contrattuale. I contratti collettivi 
prevedono la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del 
contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in 
caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa."

Indice Prov. di Trento