LEGGE PROVINCIALE N. 11 DEL
31-12-2001
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IL CONSIGLIO
PROVINCIALE |
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ALLEGATO 2: NOTE: Avvertenze Note redatte dal servizio legislativo del Consiglio provinciale, con la collaborazione dei servizi della giunta, al solo fine di facilitare la lettura del testo. Restano invariati valore ed efficacia della legge e degli atti trascritti. Nota all'articolo 1 — L’articolo 5 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall’articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, dispone: "Art. 5 Fondo ordinario ad esaurimento 1. Il fondo ordinario concorre al sostegno delle spese generali di funzionamento delle amministrazioni comunali. Per l'anno 1995 il fondo ordinario ad esaurimento è stabilito in lire 118.461.000.000. A partire dal 1996 l'importo del fondo ordinario ad esaurimento è ridotto annualmente di una quota pari al 10 per cento dell'assegnazione disposta al medesimo titolo nell'esercizio 1995 sino all'esaurimento nell'anno 2005. 2. omissis 3. A ciascun comune spetta per l'anno 1995 un'assegnazione pari al trasferimento assegnato per l'anno 1994, a valere sul fondo ordinario ad esaurimento, al netto delle quote attribuite per i servizi di custodia forestale di cui alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, per i servizi di asilo nido di cui alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, e per i servizi di biblioteca di cui alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, diminuito del 10 per cento. A decorrere dal 1996 l'assegnazione è disposta al netto della riduzione prevista ai sensi del comma 1. 3 bis. A decorrere dal 1996 il fondo perequativo di cui all'articolo 6 è integrato dalle somme corrispondenti alla diminuzione della dotazione del fondo ordinario ad esaurimento per effetto della decurtazione prevista dal precedente comma 3." — L'articolo 6 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, dispone: "Art. 6 Fondo perequativo 1. Il fondo perequativo è finalizzato al riequilibrio delle dotazioni finanziarie dei comuni e della dotazione dei servizi offerti alla popolazione. 2. La ripartizione del fondo fra i comuni, al netto della quota di cui al successivo comma 4, viene effettuata per ciascun anno con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, sulla base di criteri e parametri finalizzati ad assicurare: a) il riequilibrio della dotazione dei servizi offerti alla popolazione rispetto a standard medi provinciali; b) l'efficienza nell'utilizzo delle risorse trasferite, del patrimonio e l'attuazione di forme di collaborazione intercomunale ed il coinvolgimento del privato nella gestione dei servizi. 2 bis. Con la deliberazione della Giunta provinciale di ripartizione del fondo può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità complessiva del medesimo e nei limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria. 3. La ripartizione del fondo è effettuata sulla base di un livello standardizzato di spesa valutato, per ciascun comune, tenendo altresì presente: a) i differenziali di costo nella produzione dei servizi in relazione alle diverse situazioni ambientali e alle differenti caratteristiche della popolazione servita, sia residente che non residente; b) gli squilibri della distribuzione territoriale delle basi imponibili dei tributi locali e dei proventi dei beni comunali; c) l'incidenza delle entrate effettive derivanti da tasse, imposte e tariffe rispetto a valori di base standardizzati; d) l'esercizio di funzioni connesse con l'erogazione di specifici servizi caratterizzati da una distribuzione disomogenea sul territorio provinciale ed afferenti alle particolari situazioni socioeconomiche comunali. d bis) gli effetti finanziari sulla spesa dei comuni conseguenti alle politiche d'interesse della Provincia nelle materie di competenza comunale. 3 bis. La Giunta provinciale individua i servizi di cui al comma 3, lettera d), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei fabbisogni di spesa, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge provinciale che disciplina la relativa materia. 4. Per ciascun anno una quota del fondo perequativo non superiore al tre per cento può essere utilizzata dalla Giunta provinciale a favore dei comuni e loro consorzi, secondo modalità e criteri stabiliti dalla giunta stessa, per: a) finanziare la formazione ed attuazione dei progetti di cui all'articolo 7, comma 4; b) concorrere agli oneri correnti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile non finanziabili con le normali risorse di bilancio; c) sostenere le attività di cui all'articolo 33; d) concorrere agli oneri derivanti da assenze del personale per aspettative sindacali, nonché in conseguenza di aspettative e permessi usufruiti dagli amministratori comunali ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali); e) concorrere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 33 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali). 4 bis. Una quota del fondo di cui al comma 4 può essere utilizzata direttamente dalla Provincia per far fronte agli oneri connessi alle attività dell'osservatorio economico-finanziario degli enti locali di cui all'art. 33. 5. Una quota del fondo perequativo è ripartita secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2 a favore dei comuni ricompresi nei territori individuati dalla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 concernente 'Istituzione dell'Istituto culturale ladinò e dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 concernente 'Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trentò , come modificata con legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2." — L'articolo 6 bis della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dispone: "Art. 6 bis Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali 1. Le risorse finanziarie iscritte nel fondo per il sostegno di specifici servizi comunali concorrono alla copertura delle spese sostenute dai comuni per i servizi relativi: a) alla custodia forestale di cui alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, come da ultimo modificata dal titolo II, capo I, della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20; b) agli asili nido di cui alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, come da ultimo modificata dall'articolo 10 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6; c) alle biblioteche di cui alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11; d) ai trasporti urbani di cui al titolo II, capo II della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, come modificato dall'articolo 37 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4; d bis) omissis d ter) ad altri specifici servizi comunali individuati dalla Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni. 2. A valere sul fondo di cui al comma 1 gli stanziamenti relativi sono ripartiti annualmente dalla Giunta provinciale a favore dei comuni, dei consorzi di comuni e degli enti di custodia forestale, sulla base dei criteri previsti dalla legge provinciale che disciplina la rispettiva materia, sentito il comitato per la finanza locale. 2 bis. Per i servizi di cui alla lettera d ter) del comma 1 il riparto dei relativi stanziamenti è effettuato dalla Giunta provinciale secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima, su proposta del comitato per la finanza locale, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, sulla base di indicatori e parametri relativi allo specifico servizio oggetto del riparto. 3. Continuano ad applicarsi per il servizio di custodia forestale le disposizioni di cui al titolo II, capo I, della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20." — L’articolo 11 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall’articolo 32 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, dispone: "Art. 11 Fondo per gli investimenti programmati dei comuni 1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione dei comuni mediante un apposito fondo per trasferimenti in conto capitale alimentato da stanziamenti a carico del bilancio provinciale. 2. Sulla base dell'accordo di cui all'articolo 24, con deliberazione della Giunta provinciale è determinato il volume complessivo dei trasferimenti di cui al comma 1, per periodi di durata non inferiore al triennio, e sono stabiliti criteri e modalità per l'utilizzo del fondo. Con la deliberazione della Giunta provinciale che determina la ripartizione del fondo può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità complessiva del fondo e nei limiti delle somme autorizzate con legge finanziaria. 3. Una quota del fondo di cui al comma 2 può essere destinata ad interventi di rilievo intercomunale, correlati all'esercizio associato di funzioni mediante le forme collaborative ovvero le forme di gestione dei servizi, previste dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige), come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10. Le risorse non utilizzate per le finalità del presente comma concorrono ad aumentare il fondo di riserva di cui al comma 5. 4. La Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, determina la quota di cui al comma 3 e provvede al riparto tra i comuni del fondo di cui al comma 1 sulla base di un livello di spesa standard per investimenti, determinato tenendo conto degli indicatori economici, finanziari, socio-demografici e territoriali, nonché della necessità di riequilibrio delle dotazioni infrastrutturali esistenti rispetto a standard minimi provinciali. 4 bis. Le risorse assegnate ai sensi del comma 2 possono essere destinate, secondo criteri e modalità di utilizzo e d'iscrizione in bilancio fissate con deliberazione della Giunta provinciale d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, al finanziamento delle tipologie di spesa una tantum, agli oneri di ammortamento dei mutui nonché alle operazioni finanziarie, comprensive dei relativi oneri, finalizzate al miglioramento della gestione finanziaria dei comuni attraverso l'estinzione anticipata e la rinegoziazione di operazioni d'indebitamento. 5. Una quota non superiore al 20 per cento del fondo di cui al presente articolo costituisce il fondo di riserva, destinato all'integrazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 2. Tale quota è finalizzata al finanziamento di spese di carattere urgente di natura indivisibile, ivi incluse quelle necessarie per il superamento di situazioni di grave svantaggio e per la fornitura di servizi essenziali, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni." — L'articolo 16 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, dispone: "Art. 16 Fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale 1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli interventi aventi caratteristiche economiche e sociali di rilevanza provinciale mediante un apposito fondo costituito nel bilancio provinciale, con suddivisione del fondo medesimo fra diversi settori di intervento, destinato alla concessione di contributi secondo le misure, criteri e modalità di cui all'articolo 12, fatta salva la possibilità di contribuzione fino alla concorrenza della spesa ammissibile per opere di particolare rilevanza. 2. La Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, stabilisce: a) le tipologie di opere ed interventi ammissibili al fondo di cui al comma 1; b) gli standard delle diverse tipologie di opere in relazione ai differenziati bacini di utenza; c) le modalità per la presentazione delle domande; d) i criteri di priorità e di selettività per la formazione della graduatoria delle opere e degli interventi determinati con riferimento agli obiettivi fissati dalla programmazione provinciale, alla necessità di superare le situazioni di disagio e di squilibrio socio-economico esistenti sul territorio e all'esigenza di assicurare una distribuzione perequata delle risorse sul territorio medesimo; e) le modalità per l'effettuazione dell'istruttoria e per la valutazione delle domande da parte delle competenti strutture della Provincia; f) i criteri e le modalità per la determinazione della spesa ammissibile; g) le opere di particolare rilevanza indicate dal comma 1; h) ogni altra disposizione necessaria ai fini dell'applicazione del presente articolo. 3. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal fondo autorizzato sul bilancio provinciale, la Giunta provinciale ripartisce il fondo tra le diverse tipologie di opere e approva il piano di durata non inferiore al triennio. 3 bis. La Giunta provinciale può istituire un apposito fondo per un importo non superiore al 20 per cento del fondo di cui al comma 1, destinato al finanziamento di interventi specifici e rilevanti per il raggiungimento di obiettivi della programmazione provinciale e destinati allo sviluppo locale. La Giunta provinciale può integrare il predetto fondo con risorse aggiuntive e in ogni caso definisce con propria deliberazione gli interventi, i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti." — L'articolo 17 della legge provinciale n. 36 del 1993, abrogato dall’articolo 32 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 con effetto dal 1° gennaio 2002, dispone: "Art. 17 Fondo per lo sviluppo degli investimenti minori 1. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori viene ripartito, previa deduzione di cui al comma 4, fra i comuni con i seguenti criteri: a) una somma fissa per ciascun comune non inferiore a lire 50.000.000; b) per l'ammontare residuo secondo parametri definiti dalla Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, mediante l'utilizzo degli indicatori di cui all'articolo 11, comma 4, e tenendo conto degli obiettivi di rinnovo ed ammodernamento dei beni comunali. 1 bis. Con la deliberazione della Giunta provinciale di ripartizione del fondo può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità complessiva del medesimo e nei limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria. 2. La determinazione dei parametri di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuata in modo da assicurare una maggiorazione delle quote di riparto, in misura non superiore al venti per cento, in favore dei comuni che provvedono all'esercizio delle funzioni in forma associata ai sensi degli articoli 39, comma 2, e 42 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. 3. Il fondo è destinato, secondo criteri e modalità di utilizzo e di iscrizione in bilancio fissati con deliberazione della Giunta provinciale, al finanziamento delle tipologie di spesa previste dall'articolo 30 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nonché agli oneri di ammortamento dei mutui. 4. Una quota del fondo, in misura non superiore al 10 per cento, può essere destinata al finanziamento di interventi specifici e rilevanti per il raggiungimento di obiettivi della programmazione provinciale; la Giunta provinciale con propria deliberazione, previa intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione ai comuni di tale quota. 4 bis. A decorrere dal 1996 il fondo viene integrato di una somma corrispondente alla diminuzione rispetto all'esercizio precedente del fondo ammortamento mutui pregressi di cui agli articoli 6 e 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 come modificata, da ultimo, dall'articolo 16 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7. 4 ter. omissis 4 quater. omissis". — L'articolo 19 della legge provinciale n. 36 del 1993 dispone: "Art. 19 Fondo ammortamento mutui 1. Il fondo ammortamento mutui, a decorrere dal 1994, è determinato in misura pari complessivamente alle assegnazioni spettanti a valere sul fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi, sul fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti e sul fondo a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 recante 'Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1987-1989', come da ultimo modificata dalla legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, e dall'articolo 10 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come modificato con l'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6." — L’articolo 14 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 dispone: "Art. 14 Cessazione dell'efficacia di disposizioni di legge riguardanti la realizzazione di opere comunali 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, relativamente alle opere e agli investimenti effettuati dai comuni e dai loro consorzi, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni: a) legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella regione); b) legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16 (Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali); c) legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46 (Interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche); d) titolo III della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia); e) terzo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37 (Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche e l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano, nonché in favore del museo provinciale d'arte); f) capo I della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale); g) legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica); h) legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino); i) articolo 7 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49 (Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali); l) articolo 6 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive); m) capo IV della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento); n) articolo 32 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11 (Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale. Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 in materia di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, all'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 in materia di tariffe per l'ingresso al museo provinciale d'arte, alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, in materia di attività culturali, alla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32, sul museo d'arte moderna e contemporanea e sul museo provinciale d'arte e alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, in materia di servizi e personale della Provincia autonoma di Trento); o) lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22), articolo come sostituito dall'articolo 40 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4. 2. Le disposizioni di legge richiamate al comma 1 continuano ad applicarsi alle opere e agli investimenti rientranti nei programmi e piani approvati dalla Giunta provinciale prima del 31 dicembre 1998." — L’articolo 2 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall’articolo 32 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, dispone: "Art. 2 Autonomia e compartecipazione dei comuni alle risorse della Provincia 1. L'autonomia finanziaria dei comuni è fondata su risorse proprie e su risorse trasferite dal bilancio della Provincia. 2. La determinazione dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni è effettuata sulla base di una quota percentuale delle entrate iscritte alla categoria 7 (Devoluzione di tributi erariali in quota fissa) e 8 (Devoluzione di tributi erariali in quota variabile) del titolo I del bilancio provinciale, con esclusione delle entrate derivanti dalla devoluzione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione e della relativa somma sostitutiva, nonché dalla devoluzione del gettito dei tributi erariali affluito fuori dal territorio provinciale in attuazione di disposizioni legislative, ma afferente il medesimo territorio. 3. omissis 4. La quota percentuale di cui al comma 2 può essere variata, ogni triennio, con le modalità di cui all'articolo 3, in relazione a: a) modificazioni della legislazione statale o provinciale aventi significativa incidenza sulle entrate proprie dei comuni; b) modificazioni della legislazione statale relativa ai tributi erariali devoluti alla Provincia; c) trasferimento o delega alla Provincia o ai comuni di nuove competenze." — L’articolo 33 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 dispone: "Art. 33 Soppressione dell'imposta di soggiorno 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e limitatamente al territorio della provincia di Trento, cessa di applicarsi la legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), come modificata dall'articolo 17 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 25. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C." — L’articolo 1 della legge provinciale 16 agosto 2001, n. 6 dispone: "Art. 1 Disposizioni in materia di finanza locale 1. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come modificato dall'articolo 32, comma 2, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, i trasferimenti spettanti ai comuni così come risultanti dalla tabella A di cui all'articolo 1 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, sono modificati come segue: a) il fondo perequativo di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 32, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2001, è incrementato di lire 5.800.000.000; b) il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è ridotto di lire 400.000.000. 2. La precitata tabella A di cui all'articolo 1 della legge provinciale n. 1 del 2001 risulta conseguentemente sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge. 3. La Provincia concorre al finanziamento degli interventi per la sicurezza del territorio di competenza degli enti locali mediante un apposito fondo istituito sul bilancio provinciale, da ripartire tra i comuni e i relativi organismi rappresentativi provinciali previa intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, alimentato con risorse di parte corrente e di parte capitale. Per le modalità di impegno delle risorse del fondo si applica il comma 2 bis dell'articolo 6 della legge provinciale n. 36 del 1993, mentre per quanto concerne le erogazioni si applica il comma 1 dell'articolo 30 della citata legge provinciale n. 36 del 1993, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 29 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. 4. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella B allegata alla presente legge per l'anno 2001 sull'unità previsionale di base 4.1.120 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.400.000.000. 5. Per i fini di cui al comma 3 con la tabella B allegata alla presente legge sono autorizzate le seguenti spese: a) unità previsionale di base 4.1.125: 1) lire 1.000.000.000 per l'anno 2001; 2) lire 1.000.000.000 per l'anno 2002; 3) lire 1.000.000.000 per l'anno 2003; b) unità previsionale di base 4.1.225: 1) lire 1.000.000.000 per l'anno 2001; 2) lire 1.000.000.000 per l'anno 2002; 3) lire 1.000.000.000 per l'anno 2003." Nota all'articolo 2 — L’articolo 59 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 dispone: "Art. 59 Indirizzi per la contrattazione e controllo della spesa 1. L'agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale è tenuta al rispetto delle direttive impartite dalla Giunta relative agli obiettivi cui deve ispirarsi la contrattazione, ai limiti di spesa determinati dal Presidente della Giunta provinciale in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili e comunque nel rispetto dei limiti massimi di spesa autorizzati con legge finanziaria provinciale, ai criteri di distribuzione delle risorse al personale e ad ogni altro elemento utile per il rispetto degli indirizzi impartiti. 2. La Giunta provvede annualmente alla valutazione della spesa per il personale impiegato presso la Provincia e i suoi enti funzionali, per verificare l'eventuale superamento dei limiti di spesa sulla base di rilevazioni organizzative e finanziarie. 3. Per consentire la verifica della spesa, i contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri, nonché la indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale. I contratti collettivi prevedono la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa." |
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